
COMPETENZE ACQUISITE CON IL VOLONTARIATO: COME AVERE IL RICONOSCIMENTO
Con il decreto interministeriale del 31 luglio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con i Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della Pubblica Amministrazione, ha definito i criteri per il riconoscimento delle competenze acquisite nel volontariato. Ecco alcune indicazioni utili per la certificazione
14 Novembre 2025
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L’obiettivo, indicato all’art. 1 del decreto, è promuovere il volontariato, soprattutto tra i giovani, come esperienza di apprendimento non formale utile alla crescita personale e alla spendibilità delle competenze nei contesti formativi e lavorativi.
Il decreto, che è attuativo delle disposizioni dell’art. 19 del Codice del Terzo settore, indica le modalità per il riconoscimento, in ambito scolastico e lavorativo, delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato, in conformità al D.Lgs. n. 13/2013 che definisce le norme generali per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali all’interno del Sistema nazionale di certificazione delle competenze.
Il volontariato e il ruolo degli enti del Terzo settore
All’art. 3 del decreto è indicato che il volontariato costituisce un contesto di apprendimento non formale di competenze sociali, civiche e trasversali e che, ai fini del presente decreto, per volontari si intendono le persone indicate all’art. 17 del Codice del Terzo settore, che svolgono la loro attività in modo non occasionale per il tramite degli enti del Terzo settore (ad esempio ODV, APS ed altri ETS iscritti al RUNTS), nonché le persone coinvolte in percorsi di volontariato assimilati, ai sensi della normativa vigente, ai progetti utili alla collettività (ossia i progetti promossi dai Comuni e che possono prevedere, nella loro realizzazione, il coinvolgimento dei volontari degli enti del Terzo settore).
Per quanto riguarda il volontariato negli enti del Terzo settore, il riferimento è a coloro che prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, in modo non occasionale, che sono iscritti nel registro dei volontari dell’ente e assicurati per malattie e infortuni connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per responsabilità civile per eventuali danni a terzi.
Le competenze possono essere individuate e certificate su richiesta della persona o su iniziativa degli enti del Terzo settore.
All’art. 4 del decreto è specificato che gli enti del Terzo settore erogano il servizio di riconoscimento delle competenze attraverso una ricostruzione e valutazione dell’apprendimento non formale e che, a tal fine, i percorsi di volontariato devono riportare, ove possibile, gli obiettivi di apprendimento o i risultati attesi di attività, riferiti agli standard di qualificazione di cui all’art. 3 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 9 luglio 2024 (che disciplina i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze), ai fini dell’identificazione e della comparabilità delle competenze già nelle fasi di programmazione, progettazione e personalizzazione delle attività.
Criteri e procedure per la certificazione
In base all’art. 5 del decreto, ai fini della certificazione delle competenze acquisite, occorre rispettare criteri e procedure ben definite, ossia:
– la necessità di interventi di prima informazione, individuale o collettiva, finalizzati a garantire pari opportunità e conoscenza dei requisiti di accesso e fruizione del servizio;
– la sottoscrizione, all’avvio del percorso, da parte dell’ente attuatore e del volontario, di un progetto personalizzato, contenente almeno la durata, in ore e giorni, o mesi, del percorso e gli obiettivi di apprendimento o i risultati attesi di attività da realizzare, entrambi descritti e riferiti agli standard di qualificazione sopra citati;
– l’affiancamento o l’accompagnamento del volontario, da parte di una figura dedicata al tutoraggio, individuata dall’ente attuatore, per tutta la durata del percorso o progetto, finalizzato alle azioni di supporto all’inserimento e allo svolgimento delle attività previste nonché alla raccolta delle evidenze e all’assessment (valutazione) esperienziale delle attività svolte, in coerenza con gli obiettivi previsti nel progetto personalizzato;
– il rilascio di un documento di trasparenza, sottoscritto dall’ente attuatore e dal volontario, anche per presa visione e ricevuta, conforme al documento di trasparenza di cui all’allegato a) del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 (Linee guida del Sistema nazionale di certificazione delle competenze) contenente i risultati di apprendimento o di attività, in coerenza con gli obiettivi previsti nel progetto personalizzato, le eventuali evidenze rilevate dal tutor sull’attività svolta, nonché la durata, in ore e giorni o mesi, del percorso effettivamente realizzato. Tale durata, ai fini del rilascio dell’attestazione, non può essere inferiore al 75% della durata iniziale prevista in sede di progetto personalizzato e, comunque, non inferiore ad una durata minima di 60 ore nell’arco di dodici mesi, salvo la specifica previsione di una maggiore durata minima nell’ambito del progetto personalizzato;
– il rilascio, la conservazione e registrazione delle attestazioni, a cura dell’ente, dovrà avvenire in conformità con le specifiche di cui all’art. 7 del decreto ministeriale del 9 luglio 2024, ossia dovranno essere in formato digitale aperto (accessibile e utilizzabile dai vari sistemi informatici senza l’utilizzo di specifico software/programma informatico), sottoscritte con firma digitale, conservate dagli enti che le hanno rilasciate o da altri enti delegati e registrate nel Sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro.
Gli enti del Terzo settore possono definire accordi di collaborazione con i Centri del sistema duale nazionale per lo sviluppo delle competenze professionali, finalizzati ad un supporto operativo nei servizi di individuazione delle competenze. Il sistema duale per lo sviluppo delle competenze è, in sostanza, la modalità di apprendimento basata sull’alternarsi di momenti formativi in aula (presso un’istituzione scolastica o formativa) e momenti di formazione pratica in contesti lavorativi (presso un’impresa/organizzazione) per coadiuvare i giovani ad orientarsi nel mercato del lavoro, acquisire competenze professionali spendibili e favorire la transizione dal mondo della formazione a quello del lavoro.
Le competenze riconosciute ai fini dello studio e del lavoro
L’art. 6 del decreto indica che le competenze acquisite e certificate sono spendibili sia in ambito scolastico e universitario, sia nel mercato del lavoro. Ad esempio, se una persona presta la propria attività di volontariato in una associazione ODV o APS o in qualsiasi altro ente del Terzo settore, ed è personalmente coinvolta, sulla base ad un progetto personalizzato, nella realizzazione di una o più attività di interesse generale previste dallo statuto associativo (le attività di interesse generale, in base al tipo di associazione, possono spaziare dai servizi sociali e sanitari alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, dalle attività educative alla promozione dei diritti sociali, ecc.), potrà far valere le competenze acquisite e certificate come crediti formativi nel momento in cui affronterà studi universitari in ambito analogo o affine; oppure potrà includere queste competenze ai fini curriculari nel momento in cui sosterrà un colloquio di selezione per un impiego nel medesimo settore, anche con riferimento ad abilità relazionali, comportamentali e cognitive come ad esempio l’attitudine al lavoro di squadra e la capacità di analizzare e risolvere problemi in maniera efficace (le cosiddette soft skills).
Gli enti pubblici titolari (Scuole, Università, Regioni, Pubbliche Amministrazioni) valutano e riconoscono tali competenze su richiesta della persona, secondo le procedure interne di certificazione previste dal D.Lgs. n. 13/2013 e dal Decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 (relativo all’interoperatività tra enti pubblici titolari del Sistema di certificazione). Inoltre, le attestazioni rilasciate possono essere considerate titoli valutabili nei concorsi pubblici (ad esempio come punteggio aggiuntivo), nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
L’art. 7 del decreto, infine, specifica che il Ministero è incaricato di monitorare e valutare l’attuazione dei servizi e delle procedure di certificazione delle competenze, al fine di assicurare l’omogeneità e il rispetto degli standard di qualificazione richiesti.






