
5 per mille: come e quando avviene il pagamento
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Ciascun ente del Terzo settore dovrà esprimere la volontà di accreditarsi al 5 per mille nel momento in cui si iscrive al RUNTS o in un momento successivo: nel primo caso selezionando la casella per l’accreditamento al 5 per mille nella richiesta di iscrizione; nel secondo presentando l’istanza specifica “Cinque per mille”, sempre sul portale RUNTS. L’accreditamento, una volta effettuato, è definitivo quindi non occorre ripetere o confermare questa procedura di anno in anno.
In entrambi i casi – accreditamento già nella richiesta di iscrizione al RUNTS oppure per istanza “Cinque per mille” successiva -, viene richiesto di indicare l’IBAN del conto corrente bancario o postale intestato all’ente. Questa indicazione è necessaria per la regolare percezione dei contributi ottenuti. Come indicare l’IBAN del conto corrente?
Per gli enti sprovvisti di conto corrente, in alternativa all’IBAN sul portale RUNTS si può indicare la provincia dell’Ufficio della Tesoreria dello Stato, in base a dove l’ente ha la sede legale: il pagamento in questo caso avviene con un’altra modalità, ossia con emissione della somma da ritirare in contanti, ma è utilizzabile esclusivamente per i contributi inferiori a mille euro.
Gli enti del Terzo settore che nella richiesta di accreditamento al 5 per mille non hanno comunicato l’IBAN del conto corrente, possono provvedere successivamente, attivando una richiesta “Cinque per mille” sul portale RUNTS ed inserendo l’IBAN (non va utilizzata la richiesta di variazione dei dati). Si utilizza questa procedura anche per modifiche successive, se, ad esempio, l’IBAN del conto corrente precedentemente indicato non sia corretto o sia stato chiuso oppure sia cambiato e quindi sia necessario comunicare quello nuovo.
Come verificare il pagamento del 5 per mille?
Per ciascuna annualità del 5 per mille il Ministero del Lavoro pubblica l’elenco dei pagamenti effettuati. Va considerato che i contributi ottenuti in ciascuna annualità vengono pagati dal Ministero entro il secondo anno finanziario successivo a quello del 5 per mille. Attualmente, infatti, il Ministero ha provveduto al pagamento del 5 per mille del 2024 e sta iniziando i pagamenti del 5 per mille del 2025. Pertanto un ente del Terzo settore potrà verificare l’importo ottenuto dal 5 per mille 2024 e la data di accredito sul conto corrente consultando gli elenchi pubblicati sul sito del Ministero sulla pagina dedicata. Essendo elenchi di notevole lunghezza, il suggerimento è di verificare la presenza del proprio ente tramite la funzione di ricerca, indicando il codice fiscale.
Nel menu laterale sul sito web ministeriale è possibile consultare anche i pagamenti relativi alle annualità precedenti.
Per conoscere, invece, gli importi ottenuti prima che avvenga il pagamento, occorre consultare il sito web dell’Agenzia delle entrate, dove risultano pubblicati gli elenchi, aggiornati progressivamente, di tutti gli enti beneficiari, inclusi quelli iscritti al RUNTS, coi relativi contributi ottenuti. Su questa pagina, ad esempio, è possibile consultare gli elenchi pubblicati a luglio 2026, relativi ai beneficiari del 5 per mille 2025. Questi elenchi consentono quindi di conoscere in anticipo l’entità del contributo attribuito dai cittadini nelle dichiarazioni dei redditi.
E nei casi di mancato accredito?
In caso di pagamento non andato a buon fine per le coordinate IBAN non accettate (ad esempio perché indicate erroneamente sul RUNTS) o per conto chiuso, va presentata una richiesta al Ministero del Lavoro. Possono essere diversi i motivi per cui non è stato percepito il contributo, pertanto è necessario chiedere informazioni al Ministero sullo stato del pagamento tramite mail all’indirizzo Quesiti5perMille@lavoro.gov.it, con la descrizione del problema, specificando l’anno del 5 per mille a cui si riferisce il contributo non percepito, il codice fiscale e la denominazione dell’ente, l’indirizzo della sede e i recapiti telefonici e mail.
Sul sito web del Ministero viene messo a disposizione un apposito modulo che tuttavia può essere usato esclusivamente in casi specifici, espressamente indicati: ad esempio per i pagamenti straordinari di enti sprovvisti di conto corrente, oppure nei casi di conto corrente che è stato chiuso oppure di contributi spettanti, ma non ancora erogati, di annualità precedenti per enti che hanno espresso la rinuncia al contributo sul portale RUNTS. Non va invece utilizzato per anticipare il normale iter di erogazione e qualunque richiesta effettuata in tal senso verrà archiviata senza avere seguito e senza comunicazione all’ente richiedente. È quindi sempre necessario contattare preventivamente il Ministero, alla mail indicata, per avere chiarimenti sulle ragioni del mancato pagamento.
Se ricorrono le condizioni per utilizzare il modulo di richiesta del pagamento, questo va compilato indicando l’anagrafica completa del legale rappresentante e dell’ente richiedente, specificandone la natura giuridica: ad esempio associazione, fondazione, eccetera.
Sul modulo è già presente la dichiarazione che l’ente non ha cessato l’attività ed è tuttora in possesso dei requisiti che danno titolo all’ammissione al beneficio del 5 per mille (altrimenti non si ha più diritto al pagamento).
L’anno finanziario del 5 per mille coincide con l’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ad esempio nel caso del 5 per mille della dichiarazione dei redditi del 2024, riferita ai redditi del 2023, occorre indicare 5 per mille dell’anno finanziario 2024.
Sul modello va indicato l’IBAN del conto dell’ente. In assenza di conto bancario o postale e solo per somme inferiori ai mille euro, si potrà selezionare la scelta per il pagamento in contanti: la somma potrà essere ritirata dal rappresentante legale dell’ente presso un ufficio postale e va pertanto indicata la provincia dell’ufficio postale presso cui si effettuerà il ritiro.
Il modulo deve essere firmato dal legale rappresentante, con la data di sottoscrizione e allegando la fotocopia del suo documento di identità in corso di validità.
È essenziale indicare correttamente l’importo richiesto in quanto, se diverso dall’importo totale erogabile, comporterà il rigetto della domanda: la somma spettante è verificabile dagli elenchi dei beneficiari del 5 per mille con gli importi ottenuti (pubblicati, per ciascuna annualità, sul sito dell’Agenzia delle entrate) e tramite interlocuzione col Ministero.
Ove la richiesta di pagamento risulti carente di qualche requisito, non verrà accettata e dovrà essere presentata nuovamente.
In caso di richiesta della liquidazione di contributi riferiti a più annualità dovrà essere presentato un modulo di pagamento per ciascuna annualità, da scannerizzarsi separatamente: non sarà accettato un modulo di richiesta di pagamento che si riferisce a più annualità. Tali richieste potranno essere inviate al Ministero con un’unica PEC o raccomandata
Il modulo va compilato digitalmente e stampato o scansionato (in caso di invio per PEC) e trasmesso al Ministero del Lavoro scegliendo una delle seguenti modalità: via raccomandata A/R al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per il Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese – Divisione I – Via Flavia, 6 – 00187 Roma; via PEC (accetta solo messaggi da PEC a PEC) a dgterzosettore.div1@pec.lavoro.gov.it
