Erogazioni liberali: dal 2027 l’obbligo di comunicazione sarà per tutti. Ecco cosa fare

Dal 2027 tutti gli ETS avranno l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle donazioni ricevute nell’anno precedente, da donatori continuativi o dei quali si conosce il codice fiscale, indipendentemente dal volume delle proprie entrate. Vediamo cosa fare e come prepararsi

di Alessio Affanni

6 di lettura

ASCOLTA L'ARTICOLO

La novità rappresenta il completamento del percorso di estensione graduale previsto dalla normativa sulla dichiarazione dei redditi precompilata. Questa comunicazione, infatti, permette all’Agenzia delle Entrate di acquisire i dati delle donazioni fiscalmente rilevanti per predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata, consentendo al contribuente di ritrovare automaticamente gli importi delle donazioni effettuate tra gli oneri fiscalmente detraibili o deducibili.

Il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 1° marzo 2024 ha ridefinito il regime transitorio e la platea dei soggetti obbligati. L’obbligo trova fondamento nell’articolo 83 del Codice del Terzo settore, che disciplina le detrazioni e le deduzioni fiscali riconosciute a coloro che effettuano erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore con modalità tracciabili.

Comunicazione delle erogazioni liberali: dalla soglia dei 220mila euro all’obbligo per tutti

Fino al 2026 (relativamente alle donazioni ricevute nel 2025), l’obbligo di trasmissione riguardava esclusivamente gli enti che avevano conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220mila euro nell’esercizio precedente. Per gli enti al di sotto di tale soglia la comunicazione restava facoltativa.

Dal 2027, invece, il sistema entrerà definitivamente a regime. Ciò significa che tutti gli enti del Terzo settore (comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma societaria), a prescindere dal volume complessivo delle proprie entrate annuali, dovranno trasmettere i dati delle erogazioni liberali ricevute nel 2026, effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici (ossia i “fidelizzati” che donano in maniera ricorsiva) e i dati forniti dagli altri donatori, solo qualora dal versamento risulti il loro codice fiscale.

La soppressione della soglia dei 220mila euro costituisce la principale novità della disciplina e comporta l’estensione dell’adempimento anche alle realtà associative di minori dimensioni iscritte al RUNTS.

Quali erogazioni liberali devono essere comunicate

La comunicazione riguarda esclusivamente le erogazioni liberali in denaro effettuate con strumenti di pagamento tracciabili, requisito indispensabile affinché il donatore possa beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa.

Rientrano pertanto nell’adempimento le donazioni effettuate tramite bonifico bancario o postale, tramite carte di credito o debito o prepagate, tramite assegni bancari o circolari e altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 241/1997.

Non devono essere comunicate, invece, le erogazioni ricevute in contanti, poiché tali versamenti non consentono al donatore di fruire delle detrazioni o deduzioni fiscali previste dall’articolo 83 del Codice del Terzo settore.

 I dati da trasmettere

Per ciascun donatore deve essere comunicato il codice fiscale e l’ammontare complessivo delle erogazioni liberali effettuate nel corso dell’anno precedente.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è presente anche una pagina con le risposte alle FAQ (domande frequenti) da cui si ricavano ulteriori informazioni utili. Ad esempio viene precisato che va considerata la data in cui la donazione è stata effettuata e non quella di accredito sul conto dell’ente. Invece, in caso di conto cointestato, ove non sia possibile (in base ai documenti e alle informazioni disponibili) individuare chi ha inteso effettuare la donazione, l’erogazione va divisa tra gli intestatari del conto al 50%. Se invece l’ente beneficiario è in possesso dell’informazione relativa alla persona che ha effettivamente sostenuto l’onere, dovrà comunicare soltanto tale codice fiscale con l’importo totale dell’erogazione liberale.

Per i casi di raccolta fondi tramite piattaforme di crowdfunding, l’Agenzia delle entrate ha precisato che non vanno indicati i dati delle erogazioni effettuate da chi si è limitato a raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti: se ad esempio la piattaforma di crowdfunding versa l’importo cumulativo raccolto, senza i dati identificativi e gli importi dei singoli donatori, l’ETS non dispone dei dati da comunicare all’Agenzia delle Entrate.

Va tenuto presente che le donazioni agli enti del Terzo settore effettuate con modalità tracciate e non comunicate all’Agenzia delle Entrate saranno comunque fiscalmente detraibili o deducibili: non risulteranno nella dichiarazione dei redditi precompilata, ma potrà inserirle direttamente il contribuente.

 Il diritto di opposizione del donatore

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate non è automatica in tutti i casi. La normativa riconosce infatti al donatore il diritto di opporsi all’utilizzo dei propri dati per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. È quindi sempre opportuno comunicare al donatore che i dati saranno trasmessi all’Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione precompilata e che può essere esercitato il diritto di opposizione.

L’opposizione può essere esercitata nei confronti dell’ente beneficiario al momento della donazione oppure entro il 31 dicembre dell’anno in cui l’erogazione liberale è stata effettuata. In presenza di tale richiesta, l’ente non deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi del contribuente né l’importo della liberalità effettuata.

Gli ETS dovranno pertanto organizzare procedure interne che consentano di registrare e conservare le eventuali opposizioni espresse dai donatori, evitando l’invio dei dati oggetto della richiesta di esclusione. Il donatore può comunicare l’opposizione, in via alternativa, anche direttamente all’Agenzia delle Entrate con l’apposito modello dal 1° gennaio al 20 marzo dell’anno successivo a quello in cui ha effettuato l’erogazione.

La comunicazione avviene inviando il modello di richiesta, allegando copia del proprio documento di identità via e-mail alla casella di posta elettronica opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it oppure via fax, al numero 0650762650.

La scadenza del 16 marzo 2027

Le erogazioni liberali ricevute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026 dovranno essere comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2027.

La data coincide con il termine previsto per la trasmissione di numerose altre informazioni destinate alla predisposizione della dichiarazione precompilata.

Questo adempimento andrà ripetuto dagli enti del Terzo settore ogni anno, relativamente alle erogazioni liberali ricevute nell’anno precedente, sempre con scadenza per la comunicazione entro il 16 marzo.

Il mancato rispetto della scadenza può comportare l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati fiscali.

Come fare l’invio

L’invio deve essere effettuato esclusivamente in modalità telematica, direttamente dall’ente, oppure tramite un intermediario abilitato (CAF o commercialista).

Per la compilazione e il controllo dei dati l’Agenzia rende disponibile gratuitamente uno specifico software, aggiornato periodicamente in funzione delle annualità interessate.

Il programma può essere scaricato dall’area Software di compilazione – Erogazioni liberali agli Enti del Terzo Settore sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata ai software e ai servizi telematici.

Come prepararsi al nuovo obbligo

L’estensione dell’adempimento richiede agli enti del Terzo settore di organizzarsi già nel corso del 2026 per raccogliere correttamente le informazioni necessarie.

In particolare sarà importante:

  • verificare tutte le donazioni effettuate con modalità tracciabili;
  • acquisire, ove possibile, e conservare il codice fiscale dei donatori;
  • mantenere una contabilità delle erogazioni che consenta un’agevole estrazione dei dati;
  • effettuare controlli periodici sulla correttezza delle informazioni registrate;
  • tenere traccia di chi abbia eventualmente esercitato il diritto di opposizione.

L’obbligo di comunicazione delle erogazioni liberali rappresenta infatti uno degli strumenti attraverso i quali il sistema fiscale punta a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, ma richiede agli enti destinatari delle donazioni una crescente attenzione nella gestione e nella tracciabilità degli importi ricevuti.

Erogazioni liberali: dal 2027 l’obbligo di comunicazione sarà per tutti. Ecco cosa fare

Erogazioni liberali: dal 2027 l’obbligo di comunicazione sarà per tutti. Ecco cosa fare