
5 PER MILLE: COME E QUANDO ACCREDITARSI
L’iter necessario per la richiesta di accreditamento al 5 per mille spiegato passo passo, i termini, la scadenza del 30 settembre 2025 e il caso delle ONLUS
21 Luglio 2025
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Il 5 per mille è stato introdotto con la Legge finanziaria per il 2006 e consiste nella possibilità per i contribuenti persone fisiche che presentano la propria dichiarazione dei redditi in Italia, di devolvere una quota della propria imposta sul reddito (IRPEF) a soggetti che operano in settori di interesse pubblico riconosciuto per finalità di utilità sociale.
A disciplinare il 5 per 1000 è il Decreto Legislativo n. 111 del 3 luglio 2017, che ha demandato l’attuazione di alcune disposizioni a un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tuttavia non ancora pubblicato.
Per le procedure di accreditamento, riparto ed erogazione del contributo, quindi, si fa ancora riferimento al D.P.C.M. del 23 aprile 2010, modificato e integrato nel 2016.
I contribuenti possono destinare la quota del 5 per mille dell’IRPEF per: il sostegno degli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS e (ancora, per il 2025) degli enti iscritti all’Anagrafe delle ONLUS; il finanziamento della ricerca scientifica e dell’università; il finanziamento della ricerca sanitaria; il sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente; il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale; il sostegno delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e al sostegno alla gestione delle aree protette.
Il 5 per mille è diverso dall’8 per mille (quota dell’IRPEF che il contribuente può destinare allo Stato o ad un’Istituzione religiosa) e dal 2 per mille (quota dell’imposta che il contribuente può destinare a favore di un partito politico).
L’iscrizione degli ETS
Del 5 per mille possono beneficiarie gli enti iscritti al RUNTS, includendo quindi le ODV, le APS e gli altri ETS. Sono incluse anche le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.
Se, ad esempio, un contribuente vorrà destinare il suo 5 per mille ad un’ODV o ad una APS, dovrà indicare, nella dichiarazione dei redditi, il codice fiscale dell’associazione prescelta nella casella dedicata al sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS, apponendo la propria firma nel medesimo riquadro.
Le associazioni che intendono accreditarsi al 5 per mille devono fornire questa indicazione direttamente nella richiesta di iscrizione al RUNTS o, se già iscritte nel Registro, possono effettuare questa scelta anche successivamente, sempre sul portale RUNTS, utilizzando l’apposita istanza “Cinque per mille”.
Sul portale RUNTS va barrato il campo “Accreditamento del 5/1000” e va inserito il codice IBAN del conto corrente dell’associazione.
Per le associazioni che non dispongano ancora di un conto corrente intestato, è possibile momentaneamente indicare la provincia della Tesoreria dello Stato competente per territorio (quella in cui ha sede legale l’associazione).
Anche le associazioni che sono già iscritte al RUNTS e già accreditate al 5 per mille, qualora non abbiano inserito il codice IBAN del proprio conto corrente, devono provvedere a comunicarlo sul portale RUNTS mediante l’apposita istanza “Cinque per mille”. La comunicazione del codice IBAN è infatti necessaria per poter ricevere sul conto corrente i contributi conseguiti, di anno in anno, tramite il 5 per mille (agevola la procedura di pagamento da parte del Ministero).
Con la stessa procedura si dovrà anche aggiornare il codice IBAN precedentemente comunicato, qualora nel frattempo sia cambiato.
La decorrenza dell’accreditamento
Per le associazioni che si iscrivono al 5 per mille per la prima volta, occorre effettuare la richiesta di accreditamento entro il 10 aprile: ciò consentirà di essere inseriti tra i destinatari del 5 per mille già per l’anno in corso. Per partecipare al 5 per mille del 2025 era dunque necessario richiedere l’accreditamento entro il 10 aprile 2025. Sia che si tratti di associazione che si sta iscrivendo al RUNTS, sia che si tratti di domanda di accreditamento al 5 per mille di associazione già iscritta al RUNTS, verrà considerata, come data di accreditamento, quella in cui l’associazione ha presentato richiesta e non quella in cui si è concluso il procedimento istruttorio, da parte dell’Ufficio RUNTS, sulla richiesta inviata. L’associazione dovrà comunque risultare iscritta al Registro ed avere quindi conseguito la qualifica di ODV, APS o ETS entro il termine dell’anno (31 dicembre 2025), momento nel quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali elaborerà l’elenco aggiornato degli enti accreditati al 5 per mille del 2025 che partecipano in virtù del requisito di “ente del Terzo settore”.
L’accreditamento, una volta effettuato, è definitivo e vale automaticamente anche per gli anni a seguire: quindi è una procedura che non va ripetuta o confermata di anno in anno.
Iscrizione oltre il termine
Potranno comunque partecipare al riparto delle quote del 5 per mille 2025 anche gli enti che non abbiano potuto provvedere entro il 10 aprile, ad esempio perché hanno richiesto l’iscrizione al RUNTS in un momento successivo, purché presentino l’istanza di accreditamento entro il 30 settembre 2025, in tal caso però versando un importo di 250 euro tramite modello F24 Elide (indicando sul modello il codice tributo 8115). Sarà quindi da valutare, in base ai potenziali contribuenti interessati a sostenere l’associazione, se sia il caso di effettuare questa iscrizione tardiva per partecipare al 5 per mille già per l’anno in corso o se attendere, invece, l’automatica partecipazione al 5 per mille dell’anno successivo.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicherà sul proprio sito l’elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi.
L’elenco relativo agli enti accreditati al 5 per mille 2025 è consultabile a questo link. Il Ministero ha comunicato che seguiranno ulteriori pubblicazioni aggiornate dell’elenco, al fine di ricomprendere gli enti accreditatisi nel frattempo.
Le ONLUS
Anche per l’anno 2025 le ONLUS iscritte all’Anagrafe continuano a rientrare tra i potenziali beneficiari del 5 per mille. Per questi enti resta ferma la competenza dell’Agenzia delle entrate ai fini dell’accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi. Anche le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) riconosciute dal CONI devono presentare domanda di iscrizione tramite l’Agenzia delle entrate.
Così come avviene per gli altri enti del Terzo settore, anche per le ONLUS già iscritte negli anni precedenti o comunque inserite nell’elenco permanente degli enti accreditati al 5 per mille del 2025, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate, non occorre presentare nuova istanza di accreditamento.
Anche per le ONLUS che si accreditavano al 5 per mille quest’anno per la prima volta, il termine di iscrizione era il 10 aprile 2025. Ma anche per questi enti, qualora non iscritti entro tale data, è possibile presentare la domanda di iscrizione entro il 30 settembre 2025 versando l’importo di 250 euro, tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115).
La richiesta di iscrizione va presentata, in via telematica tramite il sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente da parte della ONLUS (se abilitata ai servizi telematici dell’Agenzia) oppure tramite intermediari (CAF o commercialisti) utilizzando l’apposito modello.
Potrebbe accadere che un’associazione ONLUS, accreditata al 5 per mille già dagli anni precedenti, abbia deciso di tramutarsi in una ODV, in una APS o in un altro ETS, in adeguamento al Codice del Terzo settore, iscrivendosi al RUNTS. L’acquisizione della nuova qualifica tramite iscrizione al RUNTS determina la cancellazione dall’Anagrafe delle ONLUS. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha precisato che tali organizzazioni, a seconda di quando è avvenuto il cambio di qualifica, potrebbero risultare nell’elenco degli enti esclusi dal beneficio pubblicato dallo stesso Ministero, ma essere comunque ammesse al beneficio in quanto ancora ricomprese nell’elenco delle ONLUS iscritte al 5 per mille pubblicato dall’Agenzia delle entrate.
Tali organizzazioni saranno comunque iscritte d’ufficio nell’elenco permanente degli enti del Terzo settore (iscritti al RUNTS) accreditati al 5 per mille per l’anno successivo.
Anche questi enti, qualora non abbiano provveduto in sede di iscrizione al Registro, dovranno comunicare il codice IBAN del proprio conto corrente, attivando l’istanza “Cinque per mille” nella piattaforma del RUNTS.
In un successivo articolo esamineremo le modalità di rendicontazione dei contributi ottenuti dal 5 per mille e le procedure da seguire in caso di mancata erogazione dei contributi.
In copertina foto di TiAchen Aier su Unsplash
