ADEGUAMENTO DELLE ONLUS: TUTTE LE INFO A PORTATA DI MANO

Con le disposizioni fiscali del Codice del Terzo Settore in vigore dal 1° gennaio 2026 decade la qualifica di ONLUS. Per restare Enti di Terzo Settore le associazioni iscritte all’Anagrafe delle ONLUS devono tramutarsi in ODV, APS o ETS ed iscriversi al RUNTS. Il 21 ottobre un webinar di approfondimento di CSV Lazio

di Alessio Affanni

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Dopo la comfort letter con la quale la Commissione Europea ha comunicato che le disposizioni fiscali non ancora in vigore del Codice del Terzo settore sono da ritenere conformi,  in quanto non si configurano come aiuti di Stato (ne avevamo parlato in questo articolo), è stato pubblicato il Decreto Legge n. 84 del 17 giugno 2025 (Disposizioni urgenti in materia fiscale) che ha modificato l’art. 104 del Codice del Terzo Settore, riguardo l’autorizzazione della Commissione europea per la loro entrata in vigore. Il nuovo regime fiscale entrerà in vigore dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, ossia dal 1° gennaio 2026. Le nuove disposizioni interesseranno tutti gli ETS, incluse ODV, APS e gli altri ETS. Occorreranno comunque di chiarimenti interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate e un’armonizzazione tra le nuove norme fiscali e le disposizioni sull’IVA.

Adeguamento delle ONLUS: associazioni ad un bivio

L’entrata in vigore di queste disposizioni fiscali comporterà la modifica o la decadenza di alcune norme preesistenti: ad esempio vengono meno alcune disposizioni di agevolazione per gli enti associativi generici (come le cosiddette associazioni culturali non iscritte in alcun Registro) contenute nel Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e sarà abrogato il Decreto Legislativo n. 460 del 1997, che disciplina le Onlus.

Non sarà più possibile mantenere la qualifica di ONLUS con le relative agevolazioni, e decadrà l’Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle entrate, nella quale le Onlus risultano tuttora iscritte. Terminerà quindi quel regime transitorio iniziato con l’entrata in vigore del Codice del Terzo settore, che consentiva di ricomprendere le Onlus tra gli ETS. Le qualifiche di ODV e di APS sono state mantenute nella riforma del Terzo Settore e le associazioni che avevano una di queste due qualifiche sono migrate automaticamente nel RUNTS dai preesistenti Registri. A queste associazioni è stato richiesto di adeguare gli statuti alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e di inserire nel portale RUNTS i dati e la documentazione associativa aggiornati.

Le associazioni che non risultano iscritte in alcun Registro (come le associazioni culturali) e quelle che risultano tuttora iscritte all’Anagrafe delle ONLUS e che non abbiano ancora ottenuto l’iscrizione al RUNTS, dovranno quindi scegliere quale qualifica intendono assumere per continuare a beneficiare delle agevolazioni per gli ETS: quella di ODV o di APS o di ETS.

 ODV, APS o ETS?

Questa scelta dipenderà dalle modalità operative di ciascuna associazione: ad esempio le associazioni che svolgono le proprie attività rivolgendosi soprattutto alla collettività e che operano mediante il prevalente apporto dei propri associati volontari, sostenendosi prevalentemente mediante quote associative ed erogazioni liberali, potrebbero orientarsi verso una ODV.

Dovrebbero orientarsi verso un’APS, invece, le associazioni dove l’attività è prevalentemente rivolta ai propri associati, viene richiesto un corrispettivo per partecipare alle attività o fruire dei servizi proposti e nelle quali, pur con un prevalente apporto degli associati volontari, non è esclusa la possibilità di retribuire l’attività prestata da qualche associato.

Nelle associazioni dove invece è prevalente o esclusiva l’attività retribuita degli associati, la scelta più appropriata sarebbe quella di un’associazione ETS, ossia di “altro ente del Terzo settore”, che ha una propria sezione nel RUNTS distinta da quelle di ODV e APS.

Dal punto di vista fiscale, le ex ONLUS che già avevano modalità operative da ODV o da APS non si troveranno penalizzate nel passaggio: alcune agevolazioni sulle imposte indirette richiamano quelle preesistenti, altre, sulle imposte dirette, potranno risultare altrettanto favorevoli. Anche la partecipazione al 5 per mille potrà essere mantenuta, in soluzione di continuità: prima come associazione iscritta all’Anagrafe delle ONLUS poi come iscritta al RUNTS.

Come fare l’adeguamento

 Ogni associazione interessata a queste modifiche dovrà convocare l’assemblea in seduta straordinaria per l’approvazione del nuovo statuto.

Per poter deliberare, l’assemblea avrà bisogno di un quorum di associati presenti e votanti: per il Codice Civile la presenza è di almeno tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che lo statuto non disponga diversamente: è quindi un quorum derogabile ed ogni associazione dovrà fare riferimento a quanto previsto nel proprio statuto (se non dispone nulla in merito, si applica la maggioranza indicata dal Codice Civile).

Lo statuto può dunque prevedere un numero di associati presenti e votanti inferiore a quello del Codice Civile ma, come precisato nella nota ministeriale n. 6214 del 9/7/2020, senza ridurlo alle maggioranze previste per le assemblee ordinarie (ad esempio quelle in cui si approva il bilancio o si eleggono i componenti dell’organo amministrativo), dove in seconda convocazione l’assemblea può deliberare qualunque sia il numero degli associati intervenuti: si deve evitare che le modifiche statutarie possano essere decise da una ristretta minoranza di associati.

Ad esempio nei modelli di statuto predisposti dal CSV Lazio è richiesta la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti, contando sia i presenti sia quelli che hanno dato delega.

Dopo aver approvato il nuovo statuto, occorrerà registrarlo con il verbale assembleare presso uno degli uffici dell’Agenzia delle entrate. Per le associazioni ex ONLUS iscritte all’Anagrafe la registrazione sarà esente da imposta di registro e di bollo (gratuita), come specifica l’art. 82 del Codice del Terzo settore, in quanto modifiche dello statuto necessarie ai fini dell’adeguamento al Codice.

Effettuata la registrazione all’Agenzia delle entrate, occorrerà presentare la richiesta di iscrizione al RUNTS, nella quale, oltre all’originario atto costitutivo (che non subirà modifiche) e al nuovo statuto registrato, andranno allegati anche gli ultimi due bilanci approvati.

Quindi ai fini dell’acquisizione della nuova qualifica (ODV, APS o ETS) e delle relative agevolazioni, è necessaria l’iscrizione al RUNTS, non essendo sufficiente la sola modifica dello statuto. L’iscrizione al RUNTS determinerà la cancellazione dall’Anagrafe delle ONLUS (comunque destinata a decadere).

Cosa indicare nello statuto

Nello statuto saranno riportati i contenuti specifici richiesti in base al tipo di qualifica prescelta. Le disposizioni dello statuto di una ODV differiscono da quelle dello statuto di un’APS, a partire dall’acronimo della qualifica da aggiungere alla denominazione (ODV in un caso, APS nell’altro). Per continuare con gli esempi, nello statuto di una ODV non si potrà indicare la possibilità di avvalersi del lavoro retribuito anche dei propri associati (consentito invece nelle APS, purché sia mantenuta, comunque, la prevalenza dell’attività di volontariato dei propri associati).

Dirimente nella scelta della nuova qualifica, dunque, non sarà il tipo di attività di interesse generale che si intende realizzare dal momento che, salvo alcuni casi specifici (come ad esempio l’attività di protezione civile, che di norma viene svolta dalle ODV), quasi tutte le attività interesse generale indicate all’art. 5 del Codice del Terzo settore possono essere realizzate tanto da una ODV quanto da un’APS: ad incidere maggiormente, ai fini dell’individuazione del tipo di associazione più adatta, saranno soprattutto le modalità operative.

 Cosa accade se non ci si iscrive al RUNTS

In caso di mancato adeguamento dello statuto e di mancata iscrizione al RUNTS l’associazione ex ONLUS dovrà devolvere l’incremento patrimoniale realizzato, in virtù di tale qualifica, a partire dal periodo di imposta in cui ha conseguito l’iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS.

Oltre alla qualifica di ONLUS, perderà inoltre tutte le agevolazioni fiscali di cui beneficiava (ad es. alcune riduzioni o esenzioni di imposta), non consentirà più ai sostenitori di beneficiare della detraibilità o deducibilità fiscale delle erogazioni liberali effettuate in maniera tracciata e perderà la possibilità di beneficiare del 5 per mille.

Il suggerimento, quindi, è di predisporre per tempo questo adeguamento, al fine di evitare di perdere la qualifica di ONLUS senza aver ottenuto l’iscrizione al RUNTS.

Anche le associazioni culturali perderanno i benefici fiscali di cui si giovavano: su tutti, ad esempio, la possibilità di considerare non commerciale l’attività istituzionale svolta a pagamento in favore dei propri associati. Potranno continuare ad esistere e a svolgere le loro attività come associazioni non riconosciute, regolate dal Codice Civile, ma non potranno qualificarsi come “enti del Terzo settore”, né accedere ai relativi benefici.

 

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