RENDICONTARE IL 5 PER MILLE: COME FARE

Dopo l’obbligo di approvare il bilancio e di depositarlo nel RUNTS, scopriamo la rendicontazione sull’uso dei contributi ottenuti dal 5 per mille. Pur risultando nel bilancio, infatti, questi importi vanno rendicontati secondo specifiche regole e con un’apposita modulistica

di Alessio Affanni

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Dopo l’obbligo di approvare il bilancio e di depositarlo nel RUNTS (per sapere di cosa si tratta e come fare ne avevamo parlato in questo articolo) scopriamo un diverso adempimento, la rendicontazione sull’utilizzo dei contributi ottenuti dal 5 per mille: pur risultando nel bilancio, infatti, tali importi vanno rendicontati secondo specifiche regole e con un’apposita modulistica.

Le linee guida sulla rendicontazione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con un decreto direttoriale (il n. 488 del 2021) ha approvato le linee guida per la rendicontazione dei contributi ottenuti con il 5 per mille e il modello di rendiconto che deve essere utilizzato per i contributi relativi all’anno finanziario 2020 e, a partire dall’anno finanziario 2021, per la rendicontazione dei soli contributi annuali inferiori a 20.000,00 €.

Con un successivo decreto (il n. 396 del 2022) sono state approvate linee guida di rendicontazione aggiornate a seguito dell’attivazione di una piattaforma informatica dedicata (sul portale servizi.lavoro.gov.it) che deve essere utilizzata, sempre a partire dall’anno finanziario 2021, solo dagli enti beneficiari di contributi annuali di importo pari o superiore a 20.000,00 €.

Come e quando rendicontare

Le linee guida sulla rendicontazione, con la relativa modulistica, sono destinate agli enti ai quali il contributo del 5 per mille viene erogato dal Min. del Lavoro e delle Politiche sociali (gli enti iscritti al RUNTS e all’Anagrafe delle ONLUS). Ad es. le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) seguono altre regole di rendicontazione.

Tutti gli enti beneficiari del 5 per mille, indipendentemente dall’ammontare dell’importo percepito, hanno l’obbligo di redigere il rendiconto, la relativa relazione illustrativa e la lista dei giustificativi di spesa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo, con l’obbligo di conservare la documentazione per 10 anni.

Solo gli enti beneficiari di contributi annuali pari o superiori a 20.000,00 € hanno anche l’obbligo di trasmettere al Ministero (mediante la piattaforma informatica) il rendiconto e la relazione illustrativa, insieme alla lista dei giustificativi di spesa, entro 30 giorni dal termine previsto per la redazione del rendiconto. Non vengono accettati invii a mezzo posta (PEC o raccomandata) al di fuori della piattaforma e non vanno inviati i giustificativi di spesa (da esibire qualora il Ministero ne faccia richiesta). Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’invio devono anche pubblicare rendiconto e relazione illustrativa sul proprio sito web, comunicandolo al Ministero entro i successivi 7 giorni (sempre tramite la piattaforma). In caso di mancata pubblicazione, il Ministero diffida l’ente a provvedere entro 30 giorni; in caso di inerzia, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito.

Gli enti con contributo annuale inferiore a 20.000,00 €, seppur non tenuti a quest’adempimento, hanno facoltà di pubblicare il rendiconto sul proprio sito web.

 Il modello di rendiconto

Il modello di rendiconto (Mod. A) predisposto per gli enti percettori di somme annuali inferiori a 20.000,00 € (gli enti con importi pari o superiori trovano una versione analoga nella piattaforma digitale) è articolato nel seguente modo:

Parte 1: Scheda anagrafica e informazioni generali

Deve contenere i dati dell’ente beneficiario e del legale rappresentante, l’anno finanziario che si sta rendicontando, l’importo percepito e la data di percezione. Ad es. se si tratta del contributo ottenuto dal 5 per mille del 2022, accreditato nel 2023, l’anno finanziario è il 2022. Ciascuna annualità del 5 per mille va rendicontata singolarmente: non è ammesso un rendiconto cumulativo per più annualità.

Parte 2: Rendiconto spese sostenute

Va indicato l’importo totale delle spese sostenute riconducibile alle seguenti macrovoci:

 1) Risorse umane: vi rientrano le spese per il personale (a tempo indeterminato e/o determinato), i rimborsi spesa e le spese di assicurazione per i volontari, i compensi ai titolari di cariche sociali (se non vietati dalla legge e dallo statuto dell’ente), nonché le spese di viaggi per finalità istituzionali (vitto, alloggio, trasporti, ecc.).

 2) Spese di funzionamento: sono le spese ricorrenti ricollegabili alla funzionalità della struttura. Ad es. le spese di pulizia locali, i canoni di locazione, manutenzione attrezzature, spese condominiali, cancelleria, assicurazione veicoli.

 3) Spese per acquisto di beni e servizi: sono le spese non ricorrenti per lo svolgimento delle attività istituzionali. Ad es. spese per servizi e prestazioni di lavoro autonomo o occasionale; spese per affitti occasionali di locali per eventi o per noleggi di attrezzature; spese per acquisto di immobili (indicandone la diretta riconducibilità alle finalità istituzionali), autoambulanze e veicoli dedicati.

 4) Spese per le attività di interesse generale dell’ente: sono le spese direttamente riferibili all’esercizio delle attività risultanti dallo statuto:

Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione

Va indicato il numero dei soggetti riceventi e la destinazione d’uso dei beni/servizi oggetto di donazione.

Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati

L’ente beneficiario strutturato, per statuto, in più articolazioni territoriali (ad es. una federazione), può trasferire tutto o parte del contributo percepito ad una o più delle sue strutture locali o a soggetti collegati o affiliati stabilmente. L’ente beneficiario rimane responsabile dell’impiego del contributo e della rendicontazione, dovendo anche motivare le ragioni dell’erogazione.

Erogazioni a enti terzi

Un ente può trasferire tutto o parte del contributo ad altri enti non lucrativi esclusivamente per la realizzazione di progetti, iniziative, eventi o programmi riferibili all’esercizio delle proprie attività di interesse generale, motivandone la coerenza; rimane comunque tenuto alla rendicontazione del contributo percepito e dovrà indicare l’ente destinatario, il settore di intervento, gli obiettivi e i tempi di realizzazione. Se un ente ha cessato la propria attività ed è in fase di scioglimento non potrà erogare ad un altro soggetto i fondi ottenuti dal 5 per mille: tali contributi infatti non possono essere devoluti, in caso di scioglimento, come avviene invece per l’eventuale patrimonio residuo.

Erogazioni a persone fisiche

Qualora sia direttamente riferibile alle proprie attività di interesse generale, chiarendolo nella relazione illustrativa (es. borse di studio, sussidi economici, ecc.). In questo caso, oltre ai pagamenti effettuati con bonifico o assegno, sono ammessi anche i pagamenti in contanti (nei limiti stabiliti dalla normativa vigente).

Altre spese per attività di interesse generale

Vi rientrano le spese che non ricadono nelle sottovoci precedenti.

 Accantonamento per la realizzazione di progetti pluriennali

È consentito, in presenza di progetti pluriennali e con preventiva ed apposita deliberazione dell’organo competente (ad es. il Consiglio Direttivo), di accantonare temporaneamente l’intero contributo o una parte di esso, rinviandone l’utilizzo fino a massimo 36 mesi dalla data di accredito. Nel modello di rendiconto (Mod. A) – da redigere entro 12 mesi dalla data di percezione – dovrà essere inserito in questa macrovoce l’importo accantonato, indicando tutti gli elementi esplicativi nella relazione illustrativa. Una volta impiegate le somme accantonate, si dovrà redigere il modello di rendiconto dell’accantonamento (Mod. B), con la relazione illustrativa sulle spese sostenute.

Rendicontare il 5 per mille: la relazione illustrativa

Va redatta in forma discorsiva, con una prima parte di breve presentazione dell’ente e delle attività di interesse generale che svolge e una seconda parte con le attività concretamente realizzate con il contributo del 5 per mille.

Le  spese ammissibili

Oltre che contabilizzata e legittima (ossia conforme alle norme sul 5 per mille), ogni spesa dovrà essere coerente con le attività e le finalità statutarie nonché effettiva (realmente pagata), dato che il rendiconto va redatto secondo il criterio di cassa; deve essere comprovabile (giustificata da appositi documenti fiscali o contabili: ad es. fatture, ricevute, ecc.) e tracciabile (con bonifico, assegno, ecc.). I documenti giustificativi vanno annullati con dicitura di spesa sostenuta con “contributo cinque per mille” e l’anno finanziario di riferimento.

È possibile rendicontare anche le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione dell’elenco definitivo dei beneficiari del 5 per mille con gli importi spettanti per ciascun ente (qualora però il contributo non venga accreditato, dette spese resteranno a carico dell’ente). Non possono essere inserite spese già imputate ad altri contributi privati o pubblici, se non per la parte residua (divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa spesa).

 Le spese non ammissibili

Non è consentito utilizzare il contributo per coprire spese di pubblicità e attività di sensibilizzazione sulla destinazione del 5 per mille. Non sono inoltre ammesse spese per investimenti finanziari, per pagare multe e sanzioni civili o amministrative, spese sostenute senza esborsi ma tramite compensazione di crediti o sostenute dopo la cessazione dell’attività istituzionale (ad es. dopo la delibera di messa in liquidazione).

Il Ministero controlla il corretto impiego delle risorse, anche con verifiche amministrativo-contabili; ove possibile, potrà consentire all’ente di documentare – per il medesimo periodo – eventuali ulteriori spese sostenute e opportunamente giustificate.

 Le sanzioni

I contributi erogati sono soggetti a recupero:

in caso di dichiarazioni mendaci o per false attestazioni, anche documentali;

se impiegati per finalità diverse da quelle dell’ente beneficiario o per spese di pubblicità;

qualora non sia stato compilato il rendiconto e la relazione illustrativa o (per gli enti tenuti a farlo) non sia stato inviato il rendiconto e la relazione;

qualora, a seguito di controlli, l’ente risulti senza requisiti per beneficiare del 5 per mille o risulti aver cessato l’attività.

Il Ministero, previa contestazione in un procedimento in contraddittorio, provvede al recupero del contributo: l’ente beneficiario dovrà riversare all’erario l’ammontare percepito, in tutto o in parte, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento contestativo. Ove non ottemperi, viene disposto il recupero coattivo, fatta salva l’eventuale applicazione di sanzioni penali ed amministrative.

Immagine di copertina: Karen Maes

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