EVENTI DI RACCOLTA FONDI, LE INDICAZIONI DA SEGUIRE. ANCHE A NATALE

Con il Natale e le festività ormai alle porte sono tante le associazioni che organizzano iniziative per raccogliere fondi. Un viaggio tra le principali disposizioni in materia, le caratteristiche di questo genere di eventi e gli adempimenti previsti

di Alessio Affanni

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L’articolo 7 del Codice del Terzo settore indica che per “raccolta fondi” si intende l’insieme delle iniziative realizzate dagli enti del Terzo settore per finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Si possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza verso i sostenitori e il pubblico, come indicato nelle Linee guida adottate con decreto del Min. del Lavoro e delle Politiche sociali, nelle quali vengono anche illustrate le diverse tecniche di fundraising. Rientrano quindi nella raccolta fondi sia gli eventi occasionali, sia attività a carattere continuativo, anche se possono avere trattamenti fiscali differenti, sui quali le Linee guida non forniscono indicazioni specifiche (è auspicabile che l’Agenzia delle Entrate si esprima sul tema, per i chiarimenti necessari).

Gli eventi di raccolta fondi occasionali 

Tutti gli enti non lucrativi possono svolgere attività di raccolta fondi occasionali. L’art. 143, comma 3, lett. a) del TUIR (Testo unico imposte sui redditi) indica che, per gli enti non commerciali, non concorrono alla formazione del reddito i fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L’art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 460/‘97 indica inoltre che tali attività sono escluse dall’imposta sul valore aggiunto (IVA).

Queste disposizioni sulla non imponibilità ai fini IRES e IVA si applicano fino alla fine del 2025 sia agli enti non iscritti al RUNTS (ad esempio le associazioni culturali), ma anche agli enti del Terzo settore (ad esempio le associazioni ODV e APS) purché si tratti di enti non commerciali, ossia di enti che non svolgono attività commerciali o che le svolgono in via marginale (dalle quali, cioè, non ottengono la maggior parte delle loro risorse economiche).

A partire da gennaio 2026 queste disposizioni resteranno applicabili per gli enti non commerciali non iscritti al RUNTS, mentre agli enti del Terzo settore si applicheranno le norme analoghe contenute nel Titolo Decimo del Codice del Terzo settore e che entrano in vigore a seguito dell’autorizzazione della Commissione europea: i fondi pervenuti da raccolte pubbliche svolte occasionalmente dagli enti del Terzo settore non commerciali restano dunque non imponibili ai fini IRES (art. 79, comma 4, lett. a) del Codice) e esclusi dall’IVA (art. 89, comma 18).

La non commercialità di questo tipo di attività, del resto, emerge già dalla disposizione normativa, in cui si indica la possibilità di offrire un bene di modico valore a “sovventori”, ossia a persone che sostengono ad esempio un’associazione e le sue finalità con un contributo liberale. Rientrano in questo genere di iniziative l’offerta di gadget o di fiori o della confezione di panettone in occasione di un evento che si esaurisce in una giornata o in pochi giorni.

Per considerare se un oggetto sia di modico valore si fa riferimento al suo valore economico: per esempio quello dei gadget o dei fiori è certamente di modesta entità. Riguardo all’occasionalità, due eventi nel corso dell’anno (per esempio a Pasqua e a Natale) rispettano questo requisito. L’occasionalità è inoltre rispettata se per esempio l’evento si ripete, ogni anno, in concomitanza con le due festività.

Essendo iniziative realizzabili con diverse modalità potranno essere necessari, a seconda dei casi, alcuni adempimenti: ad esempio l’autorizzazione per l’occupazione di spazi pubblici, la comunicazione preventiva alla SIAE qualora durante l’evento vi siano attività di intrattenimento con riproduzione di brani musicali protetti da diritti d’autore, eccetera.

Disposizioni specifiche per ODV e APS

Sempre in tema di raccolta fondi, all’art. 84, comma 1 del Codice del Terzo settore è indicato che per le ODV, oltre alle attività di raccolta fondi occasionali già descritte, non si considerano commerciali, purché curate direttamente dall’associazione e senza impiego di mezzi organizzati professionalmente: le attività di vendita di beni donati all’associazione; la cessione di beni prodotti dagli assistiti o dai volontari; l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili, a carattere occasionale. Queste disposizioni richiamano quelle del D.M. Finanze del 25 maggio 1995, che indicava le attività commerciali e produttive marginali che potevano essere svolte dalle ODV e dalle quali potevano ottenere proventi non soggetti ad imposta. L’art. 85, comma 6 del Codice, invece, indica che per le APS non è considerata commerciale la vendita di beni donati all’associazione ai fini di sovvenzione, purché (anche in questo caso) sia curata direttamente dall’associazione senza intermediari e senza impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato. Anche queste disposizioni sulle ODV e le APS entreranno in vigore dal 2026. Per valutare il profilo tributario delle attività di raccolta fondi realizzate occorre comunque sempre tener presente anche l’art. 79, comma 5 bis del Codice: si considerano entrate derivanti da attività non commerciali le sovvenzioni, le liberalità e ogni altra entrata assimilabile. Ad es. se una ODV o una APS vendono al pubblico in via continuativa, in un negozio fisico o online, un catalogo di prodotti comprati da un fornitore, indicando i prezzi per l’acquisto di ciascun articolo, non starebbero più svolgendo un’attività di raccolta fondi ma un’attività diversa, secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale.

La rendicontazione

Gli enti del Terzo settore con entrate annuali inferiori a 300mila euro devono riportare gli importi ottenuti e le spese sostenute con le attività di raccolta fondi occasionali svolte nel corso dell’anno nella macro voce C) al numero 2) del rendiconto per cassa (modello D) oppure, se redigono il bilancio di esercizio (necessario se le entrate annuali sono pari o superiori a 300mila euro), nella sezione del rendiconto gestionale (modello B) e nella relazione di missione (modello C).

Inoltre per ciascuno degli eventi di raccolta fondi occasionale realizzato, dovrà essere redatto un rendiconto delle entrate e delle spese e una relazione illustrativa, utilizzando lo schema allegato alle Linee guida ministeriali già citate.

I fondi raccolti dovranno essere destinati per la maggior parte a finanziare il progetto per cui è stato realizzato l’evento o comunque a sostegno delle attività di interesse generale previste nello statuto. Ad es. andranno indicati il numero e il tipo di beni eventualmente acquistati, i costi sostenuti per eventuale noleggio di stand, l’eventuale canone per occupazione del suolo pubblico (ove richiesto), ecc. Nella relazione illustrativa andranno forniti dettagli rispetto alle macro voci del rendiconto, specificando ad es. gli importi delle elargizioni in denaro ricevute in contanti o tramite bonifico sul conto intestato all’associazione, eccetera. Trattandosi di iniziative strumentali rispetto alla realizzazione delle attività statutarie, le spese per l’organizzazione di ogni evento non potranno essere superiori o prossime ai ricavi della raccolta, salvo imprevisti che abbiano compromesso la buona riuscita dell’iniziativa (specificandone i motivi nella relazione illustrativa). Anche gli enti non commerciali non iscritti al RUNTS devono redigere un rendiconto con una relazione illustrativa per ogni evento di raccolta fondi effettuato nel corso dell’anno.

Il deposito nel RUNTS

Il rendiconto di ciascuno degli eventi di raccolta fondi occasionale svolto dagli enti del Terzo settore deve essere depositato nel RUNTS, insieme al bilancio consuntivo del medesimo anno, ogni anno entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio: per gli enti che chiudono l’esercizio al 31 dicembre, il termine per il deposito è il 30 giugno. Il mancato o incompleto deposito del bilancio e del rendiconto di ciascun evento comporta una diffida ad adempiere da parte dell’Ufficio RUNTS e, ove non si ottemperi, la possibile cancellazione dal Registro.

Tale deposito, infatti, è richiesto anche per verificare l’effettivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: uno dei requisiti necessari per rimanere iscritti nel RUNTS.

In copertina foto di Manas Kabadwal

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