IL DEPOSITO DEL BILANCIO NEL RUNTS. ECCO COME FARE, VELOCE E BENE

Ogni associazione deve approvare il bilancio consuntivo dell’anno precedente. Quelle iscritte al Registro Unico, dopo l’approvazione, devono depositarlo nel RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Un articolo che spiega passo passo come fare

di Alessio Affanni

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Ogni associazione ha l’obbligo di approvare annualmente il bilancio consuntivo dell’anno precedente. L’art. 20 del Codice Civile (da considerare applicabile ad ogni tipo di associazione) stabilisce infatti che l’organo amministrativo deve convocare l’assemblea dei soci almeno una volta all’anno per l’approvazione.

Un adempimento richiesto non solo agli ETS, ma a tutte le associazioni. Alle iscritte al RUNTS (e quindi ODV, APS o ETS) è richiesto inoltre di depositare nel RUNTS il bilancio approvato, anche se l’associazione è stata momentaneamente inattiva. Anche in questi casi, infatti, l’organo amministrativo è tenuto a convocare l’assemblea, per rendere conto del proprio operato e consentire ai soci di monitorarlo, ma anche per obblighi di trasparenza.

deposito del bilancio nel RUNTS
Il deposito del bilancio nel RUNTS deve avvenire ogni anno entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario. Per le associazioni il cui esercizio coincida con l’anno solare (la maggior parte), il termine è il 30 giugno.

Quali modelli si utilizzano?

Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 39/2020 sono stati approvati i modelli di bilancio che gli enti del Terzo settore sono tenuti ad utilizzare:

lo stato patrimoniale (modello A);
il rendiconto gestionale (modello B), con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente;
la relazione di missione (modello C) che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
il rendiconto per cassa (modello D).

L’art. 13 del Codice del Terzo settore consente agli ETS senza personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o qualunque altro tipo di entrate non superiori a 300mila euro di redigere il bilancio di esercizio utilizzando il modello D, nella forma cioè del rendiconto per cassa.

Gli altri ETS senza personalità giuridica che superano questo limite di entrate, o che decidono di non avvalersi della possibilità di redigere un rendiconto per cassa, devono redigere un bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.

Quelli con personalità giuridica, invece, possono adottare il modello di rendiconto per cassa solo se hanno conseguito entrate non superiori a 60mila euro.

La personalità giuridica viene acquisita quando l’ETS abbia un atto costitutivo e uno statuto redatti dal notaio e un patrimonio di garanzia a tutela dei creditori: in pratica la personalità giuridica dà all’ente un’autonomia patrimoniale con cui far fronte ai propri debiti, senza coinvolgere in maniera solidale anche il patrimonio degli amministratori.

Per le associazioni il patrimonio richiesto dal Codice del Terzo settore è di almeno 15mila euro. Queste associazioni sono anche dette “riconosciute”, in base alle disposizioni del Codice Civile, per distinguerle dalle associazioni senza personalità giuridica, dette “non riconosciute”. Quindi la qualifica di ODV, APS o ETS non va confusa con la qualifica di “persona giuridica” o di “associazione riconosciuta”.

Nel caso in cui l’ente abbia la qualifica fiscale di “ente commerciale”, ossia abbia svolto esclusivamente o principalmente attività in forma commerciale, dovrà comunque adottare il bilancio di esercizio in forma completa (modello A, B e C).

Gli enti del Terzo settore con entrate superiori ad un milione di euro devono invece redigere ogni anno il bilancio sociale, un particolare modello di bilancio nel quale vengono illustrati, tra gli altri elementi, la natura dell’attività esercitata e le dimensioni dell’ente, anche per la valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte.

Per comprendere se si debba redigere un bilancio in forma completa o se sia sufficiente il solo rendiconto per cassa si dovrà tenere conto del volume complessivo di entrate risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente a quello che si deve rendicontare.

Sono tenute ad adottare questi modelli di bilancio anche le associazioni tuttora iscritte all’Anagrafe delle ONLUS e non ancora iscritte al RUNTS. Lo ha chiarito la Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 19740 del 29 dicembre 2021, che spiega: «le entrate e le uscite delle attività istituzionali (previste nel proprio statuto) andranno indicate nella sezione “attività di interesse generale”, mentre nella voce “attività diverse” potranno essere indicate le entrate e le uscite derivanti da eventuali attività connesse».

L’approvazione del bilancio in assemblea

L’approvazione del bilancio deve avvenire in base alle disposizioni dello statuto di ciascuna associazione. L’organo amministrativo (in molti casi indicato come Consiglio Direttivo) predispone il progetto di bilancio e lo approva in una propria riunione e, a seguire, convoca l’assemblea dei soci per sottoporlo alla sua approvazione. Se lo statuto, ad esempio, indica che il bilancio deve essere approvato dall’assemblea, ogni anno, entro il 30 aprile, bisogna predisporre il bilancio e convocare l’assemblea entro tale termine (considerando anche tempi e modalità di convocazione). Si tratterà di un’assemblea convocata in via ordinaria, quindi, pur essendovi l’obbligo di convocare tutti i soci, in seconda convocazione potrà deliberare qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o tramite delega. La riunione potrà svolgersi anche in videoconferenza: il Codice del Terzo settore, all’art. 24 comma 4, lo consente a tutti gli ETS, purchè non sia espressamente vietato nell’atto costitutivo o nello statuto.

Per le associazioni che non sono ETS invece le riunioni assembleari in videoconferenza sono consentite dal Decreto Legge n. 202 del 2024 (il “Decreto Milleproroghe”), che ha esteso questa possibilità, già prevista negli anni precedenti, fino al 31 dicembre 2025.

Il rendiconto per cassa

Il rendiconto per cassa (il modello D) è il più utilizzato. Sono previste due colonne temporali: va compilata quindi anche la colonna relativa all’anno precedente a quello che si sta rendicontando (i cui importi dovranno ovviamente coincidere con il bilancio approvato nell’anno precedente). Va indicato 0,00 euro nelle voci o sezioni del bilancio prive di importi, senza eliminare alcuna sezione, trattandosi di un modello a schema “fisso”. Sono consentite, eventualmente, ulteriori suddivisioni di voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto, quando questo favorisce la chiarezza del bilancio.

Nella sezione A vanno riportate le uscite e le entrate riferite alle attività di interesse generale (ossia le attività istituzionali, indicate nello statuto associativo), che sono quelle svolte in via esclusiva o principale.

Nella sezione B vanno indicate invece le eventuali uscite ed entrate derivanti da attività diverse (da quelle istituzionali) che un’associazione può aver svolto, in via secondaria e strumentale (se è previsto nello statuto che possa svolgerle e abbia deliberato di svolgerle). Questo tipo di attività, di natura commerciale, può essere svolto entro precisi limiti: i ricavi non devono essere superiori al 30% delle entrate complessive conseguite dall’associazione o, in alternativa, non devono essere superiori al 66% dei costi complessivi sostenuti dall’associazione. L’organo di amministrazione dovrà documentare il carattere secondario e strumentale di queste attività in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Nella sezione C vanno indicate uscite e entrate derivanti da attività di raccolta fondi occasionali o abituali e nella sezione D le uscite e le entrate derivanti da eventuali attività finanziarie e patrimoniali relative a rapporti bancari, a investimenti finanziari o al patrimonio edilizio (ad esempio, un immobile dell’associazione dato in affitto).

Nella sezione E vanno eventualmente indicate, in via residuale, le uscite e le entrate di supporto generale che non rientrano nelle altre sezioni.

Il CSV Lazio, per aiutare ODV e APS in questo adempimento, ha elaborato lo schema di rendiconto per cassa in formato Excel, a compilazione guidata. Il modello è scaricabile, insieme alle istruzioni d’uso, dal sito del CSV Lazio, nella sezione “Supporto alla redazione del rendiconto per cassa”.

Se l’associazione ha svolto, nel medesimo anno, attività di raccolta fondi occasionali dovrà redigere anche un rendiconto separato, per ciascuna iniziativa di raccolta fondi realizzata da cui risultino, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascun evento. Il rendiconto, con la relativa relazione illustrativa, deve essere redatto secondo lo schema previsto nelle Linee guida sulla raccolta fondi degli enti del Terzo settore. Il rendiconto di ogni singola raccolta fondi occasionale effettuata dovrà essere trasmesso al RUNTS insieme al bilancio consuntivo.

Il deposito del bilancio nel RUNTS

Il deposito del bilancio nel RUNTS deve avvenire ogni anno entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario. Per le associazioni il cui esercizio coincida con l’anno solare, ossia inizi il 1° gennaio e finisca al 31 dicembre (ed è la condizione della maggior parte delle associazioni), questo termine coinciderà con il 30 giugno.

Per il deposito del bilancio nel RUNTS, occorre accedere sul portale RUNTS e richiedere l’operazione “Deposito bilancio”. Andrà indicato l’anno di riferimento del bilancio che si sta depositando: quindi ad esempio va indicato l’anno 2024 se si sta depositando il bilancio consuntivo del 2024 entro il 30 giugno 2025.

A partire da martedì 10 giugno 2025 – secondo un comunicato diffuso in queste ore dal Ministero del Lavoro –  sarà introdotta una sostanziale modifica alla piattaforma del RUNTS nella sezione dedicata al deposito del bilancio/rendiconto per cassa. Nella schermata “Dati principali”, vicino a “Anno di riferimento” sarà aggiunto il campo “Totale entrate”, in cui andrà inserito il valore presente:
nel modello B (rendiconto gestionale) alla voce “Totale proventi e ricavi”;
nel modello D (rendiconto per cassa) alla voce “Totale entrate della gestione”.

Per informazioni più specifiche è possibile visitare questo link

L’accesso al RUNTS potrà essere effettuato dal presidente e rappresentante legale dell’associazione o da un altro soggetto legittimato (ad esempio uno dei componenti dell’organo amministrativo già indicati nel RUNTS). Solo per il deposito del bilancio, può provvedere all’accesso e al deposito anche il commercialista incaricato dall’associazione. Il bilancio deve essere allegato in formato Pdf/A e, terminata la compilazione, chi ha effettuato il deposito dovrà firmare (con firma digitale Cades) e trasmettere la dichiarazione di riepilogo che si genera automaticamente.  Per le associazioni che esistono da uno o più anni e che richiedono l’iscrizione al RUNTS occorre allegare, nella domanda di iscrizione, rispettivamente l’ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati.

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