L’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI: CHI, QUANDO E COME

Entro il 30 giugno gli enti non profit hanno l’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti nell’anno precedente pari o superiori a 10mila euro. Vediamo chi riguarda questo adempimento, le scadenze, le modalità e le sanzioni in caso di inadempimento

di Alessio Affanni

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Gli enti non lucrativi (detti anche “enti non profit”) hanno l’obbligo di pubblicare ogni anno, entro il 30 giugno, i contributi da enti pubblici ricevuti nell’anno precedente, nel caso in cui siano pari o superiori a 10mila euro. Un obbligo introdotto con la Legge n. 124 del 4 agosto 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e previsto all’art. 1, commi da 125 a 129. Le disposizioni iniziali sono state poi modificate con il Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019 (Decreto Crescita).

 Gli enti interessati

Sono tenuti alla pubblicazione di tali contributi non solo gli enti del Terzo settore, ossia gli enti iscritti al RUNTS o all’Anagrafe delle Onlus, ma tutte le associazioni e le fondazioni. Sono soggette a quest’obbligo anche le società (ad esempio le imprese sociali).

Per quanto concerne gli enti pubblici erogatori, sono da considerare gli enti della pubblica amministrazione (ad esempio Comune, Regione, ASL, ecc.) e altri soggetti equiparati, ossia le società in controllo pubblico e gli enti di diritto privato con bilancio superiore a 500mila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

 L’importo che rende obbligatoria la pubblicazione

I contributi devono essere pubblicati nel caso in cui, complessivamente, siano di importo pari o superiore a 10mila euro. Ogni anno vanno indicati quelli percepiti nell’esercizio finanziario precedente: nelle associazioni in cui l’esercizio coincide con l’anno solare (ed è la maggior parte dei casi) si deve considerare il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente.

Occorre dunque tener conto dei vantaggi economici effettivamente ricevuti durante tale periodo, utilizzando il criterio contabile di cassa (indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono). Non sono pertanto da considerare i contributi stanziati dall’ente pubblico nell’anno precedente, ma non ancora incassati dall’ente non profit.

La circolare ministeriale n. 2 del 2019 ha chiarito che il limite dei 10mila euro deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale dei contributi e dei benefici ricevuti e non alla singola erogazione: ad esempio se un’associazione ha ricevuto – nel corso dell’anno precedente – due  distinti contributi di importo inferiore a 10mila euro, ma la loro somma raggiunge o supera tale importo, sarà obbligata alla pubblicazione.

 I contributi da considerare

La disposizione normativa richiede che vengano considerate le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi, i contributi o gli aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

Non saranno quindi da considerare nel conteggio i corrispettivi di natura commerciale che, in base a rapporti contrattuali, l’ente pubblico abbia pagato all’ente non profit come compenso per la vendita di un bene o per la prestazione di un servizio. Non rientrano nel computo nemmeno gli importi versati dalla pubblica amministrazione a titolo di risarcimento o gli importi derivanti da agevolazioni fiscali. Non sono da considerare neanche i contributi ottenuti con il 5 per mille: questo tipo di contributi, infatti, come ha chiarito la circolare ministeriale n. 6 del 2021, rientrano tra i contributi a carattere generale e vengono destinati a tutti gli enti non profit che soddisfano determinate condizioni. Del resto, sono contributi già soggetti ad una propria, specifica rendicontazione e a propri obblighi di trasparenza. Per effetto di una modifica introdotta dalla Legge n. 160 del 2023 (in vigore dal 30 novembre 2023), l’obbligo di pubblicazione non sussiste neanche per gli aiuti di stato o gli aiuti de minimis che siano già contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA). In questi casi, infatti, la registrazione e la conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza prevista nel Registro viene operata direttamente dagli enti pubblici che concedono o gestiscono gli aiuti, sollevando gli enti non profit beneficiari dagli obblighi di pubblicazione.

È invece da considerare nel conteggio il contributo erogato dall’ente pubblico per realizzare un progetto: ad esempio nel caso in cui un’associazione abbia partecipato ad un bando, presentando un progetto, e questo sia stato ammesso e finanziato. Va inoltre considerato il contributo o la sovvenzione per lo svolgimento di attività svolte in convenzione con l’ente pubblico.

In caso di contributi pubblici ricevuti in seguito alla costituzione di associazione temporanea di scopo (ATS) occorre capire se la stessa sia stata costituita con conferimento di mandato collettivo di rappresentanza: in quel caso sarà solo l’ente non profit capofila a dover pubblicare il contributo complessivamente ricevuto; in caso contrario saranno i singoli enti partecipanti all’ATS a dover assolvere all’obbligo di pubblicazione, ciascuno – rispettivamente – in base al contributo ricevuto. Occorre precisare inoltre che quest’obbligo di pubblicazione va tenuto distinto dagli obblighi di rendicontazione del contributo ricevuto. L’ente non profit beneficiario, infatti, dovrà comunque rispettare anche gli adempimenti rendicontativi ai quali è tenuto nei confronti dell’ente della pubblica amministrazione che gli ha attribuito il contributo.

Tra i benefici da considerare ai fini della pubblicazione rientrano anche i contributi in natura. Si intendono quindi ricomprese le risorse strumentali, quali ad esempio un bene mobile o immobile concesso in comodato dalla pubblica amministrazione: ai fini della quantificazione del vantaggio economico assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione. Qualora non fosse possibile individuare una cifra precisa, è consigliabile fare riferimento a quello che è il valore di un bene simile o analogo sul mercato.

 Obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici: le informazioni da pubblicare

L’obbligo di pubblicazione è stato stabilito a partire dall’anno 2019, con riferimento ai contributi ricevuti nel 2018. Le informazioni devono essere pubblicate entro il 30 giugno di ogni anno in modo schematico e comprensibile per il pubblico, indicando necessariamente le seguenti voci:

denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione);
denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
data di incasso;
causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali benefici sono stati erogati: ad esempio, come contributo per un progetto specifico presentato dall’ente non profit).

 I contributi ricevuti vanno pubblicati sul proprio sito internet oppure su analogo portale digitale: se ad esempio un’associazione non dispone di un sito internet, avrà la possibilità di utilizzare la propria pagina Facebook. Nel caso in cui l’ente non disponga neanche di un portale digitale social, la pubblicazione potrà avvenire anche sul sito della rete associativa a cui eventualmente aderisce.

Obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici: le sanzioni in caso di inadempimento

Il controllo sull’adempimento dell’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici è rimesso agli enti pubblici erogatori oppure all’amministrazione vigilante o competente per materia. A partire dal 1° gennaio 2020, nei casi di mancato adempimento dell’obbligo di pubblicazione è prevista, in prima battuta, una sanzione economica pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che l’ente trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale dei contributi o del beneficio ricevuto (ad esempio il bene concesso in comodato).

L’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI: CHI, QUANDO E COME

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