
QUOTE ASSOCIATIVE: COSA, COME E PERCHÉ
Per quali motivi si versa una quota associativa in un’associazione? Le linee guida essenziali su questo adempimento, per capire quali sono gli effetti e cosa accade in caso di mancato versamento
29 Gennaio 2026
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Le quote associative sono importi versati da chi ha aderito ad un’associazione ed è un adempimento che si rinnova con cadenza annuale. Sono richieste per contribuire al fondo comune dell’associazione, con cui vengono finanziate le attività associative e sostenuti i costi operativi e di gestione. È facoltà di ogni associazione contemplare nel proprio statuto l’obbligo, per gli associati, di versare la quota associativa. Il Codice del Terzo settore, infatti, non lo include tra i contenuti necessari: è tuttavia presente in quasi tutti gli statuti, anche perché rappresenta uno dei modi con cui l’associato contribuisce alla realizzazione degli scopi dell’associazione. La quota associativa è inoltre intrasmissibile (ossia non può essere ceduta o trasferita ad altro associato), non rivalutabile (ossia non acquisisce un incremento di valore nel tempo, né produce interessi, non trattandosi di un investimento) e non restituibile (ossia, nel caso in cui un associato receda o sia escluso dall’associazione o qualora l’associazione si estingua, non potrà essere rimborsata).
Quote associative: obbligo di versamento e morosità
Ove il versamento della quota associativa sia indicato tra i doveri di ogni associato, chiunque faccia parte dell’associazione sarà tenuto a versarla. Lo statuto, pertanto, potrà indicare che gli associati non in regola con il versamento della quota associativa non potranno esercitare il loro diritto di voto in Assemblea.
Lo statuto potrà, di conseguenza, prevedere la decadenza dell’associato per morosità: condizione che si verifica quando non sia stata versata la quota associativa entro un certo termine, nonostante eventuale richiesta o sollecito. Tale comportamento sarà considerato concludente del non voler far più parte dell’associazione. Ovviamente se non si è più associati, oltre a non partecipare più all’Assemblea, si decadrà anche dalla carica sociale eventualmente ricoperta nell’associazione (ad esempio componente del Consiglio Direttivo).
Va tenuto presente che chi non abbia ancora provveduto al versamento della quota dovrà essere considerato comunque associato fino a quando non sani la sua condizione oppure decada per morosità. Durante tale arco temporale, pertanto, in quanto associato, dovrà essere comunque convocato in Assemblea, seppur non votante: del resto potrebbe comunque versare la quota prima della riunione; in questi casi (fino a quando non si decade definitivamente per morosità) ci si trova in una condizione di momentanea sospensione e non di preclusione definitiva all’esercizio di tale diritto.
Va tenuto presente che ciò che si rinnova annualmente è il versamento della quota associativa, non il vincolo associativo. L’associato, infatti, rimane tale fino a che non recede per sua scelta, oppure decade per morosità o se viene escluso per gravi comportamenti contrari allo statuto o nei confronti dell’associazione: è anche in questo senso che si parla di non temporaneità del vincolo associativo.
L’importo e il termine di versamento delle quote associative
Nello statuto è indicato anche l’organo che stabilisce l’importo della quota associativa annuale: potrà trattarsi dell’Assemblea o dell’organo amministrativo (Consiglio Direttivo). Spesso è quest’ultimo l’organo cui è attribuita questa funzione, dato che cura la gestione amministrativa dell’associazione. In alcuni casi l’importo delle quote associative viene inserito anche direttamente nello statuto, ma più di frequente (dato che potrebbe variare di anno in anno) tale importo ed il termine entro cui versarlo verranno definiti con una deliberazione dell’organo preposto.
Tale termine si applicherà a tutti coloro che siano già associati. Per i nuovi associati, il termine potrà essere stabilito direttamente nella delibera di ammissione. Una quota versata da chi si è associato quasi a fine anno andrebbe considerata comunque riferita all’anno in corso e non al successivo, anche per motivi contabili.
Possibili quote differenziate, ma pari diritti
Non ci sono indicazioni normative sull’ammontare delle quote associative: dipende dalle esigenze di ciascuna associazione; potrà comunque essere un importo di modesta entità, così che possa risultare facilmente erogabile da qualunque associato (evitando, così, l’ipotesi di versamenti frazionati).
Alcune associazioni, nel proprio statuto, prevedono diverse categorie di associati (fondatori, ordinari, eccetera). È una scelta non preclusa ma, di fatto, consiste in una distinzione puramente terminologica dato che tutti devono godere dei medesimi diritti: votare in assemblea; eleggere i componenti degli organi sociali ed essere eletti qualora si candidino; partecipare alle attività associative, eccetera.
In alcuni casi è prevista anche la possibilità di soci onorari, ai quali viene riconosciuta questa qualifica per particolari benemerenze. Per costoro, ad esempio, potrà essere deliberato l’esonero dal versamento della quota associativa, ma non si potrà indicare nello statuto che, per tale motivo, non hanno diritto di voto. Si può essere esonerati da un dovere, ma non privati di un diritto.
Su questo tema l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 18/E del 2018, ha stabilito che, anche in presenza di quote associative diversificate in base alle differenti categorie di associati, non vi sono irregolarità a patto che siano garantiti a tutti i medesimi diritti. Più di recente, anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nella nota n. 18244 del 30/11/2021, ha ribadito lo stesso principio per le associazioni del Terzo settore. La presenza di quote associative differenziate è comunque piuttosto inusuale e dovrebbe ricorrere solo per motivazioni ragionevoli e condivise, per non creare disparità di adempimenti tra gli associati.
Il tesseramento
Spesso il versamento della quota associativa viene impropriamente equiparata al tesseramento, in ragione del fatto che agli associati viene rilasciata una tessera associativa. In realtà in alcune associazioni i tesserati sono distinti dagli associati: ad esempio nelle sportive dilettantistiche (ASD) oppure nelle reti associative o nelle federazioni, dove potrebbe esserci un associato che è al contempo anche tesserato ad altro ente affiliato alla propria associazione. Del resto la tessera associativa, nelle associazioni del Terzo settore, consente di attestare la qualifica di associato ma non è essa, in quanto tale, ad attribuire tale qualifica. La qualità di associato deriva da una deliberazione dell’organo competente (Consiglio Direttivo o Assemblea, in base allo statuto) e solo con la deliberazione di ammissione dell’aspirante associato e l’iscrizione nel libro degli associati si determinano tutti gli effetti conseguenti: l’acquisizione dei diritti, il rilascio della tessera associativa (ove previsto) e gli obblighi derivanti (tra cui quello di versare la quota associativa). A volte la tessera viene rilasciata anche a sostenitori, persone non associate che effettuano erogazioni liberali in favore dell’associazione (comunemente dette “donazioni”). In quel caso non si tratta di tessera associativa, ma di valore simbolico, per fini di fidelizzazione.
Le differenze con gli altri tipi di contributi
La quota associativa va tenuta distinta dal contributo associativo, che è un importo versato occasionalmente e per motivi differenti: ad esempio può trattarsi di un importo aggiuntivo richiesto agli associati, oltre alla quota associativa annuale, per far fronte a spese per le quali non è sufficiente il fondo associativo (ossia ciò che l’associazione ha in banca e/o in cassa) o per realizzare un’iniziativa speciale. In tali casi quindi, l’organo preposto può richiedere un versamento straordinario a cui sono tenuti tutti gli associati. In altri casi il contributo associativo viene richiesto per partecipare a determinate attività associative (ad esempio nelle associazioni che realizzano attività per i propri associati). In tali casi però si parla più correttamente di “corrispettivo”, ossia di un importo richiesto per partecipare ad una determinata iniziativa tra quelle previste da statuto: ad esempio un corso, nel caso di un’associazione che preveda la formazione tra le sue attività. Pertanto l’associato che voglia partecipare al corso, oltre alla quota associativa annuale (versata in quanto associato), dovrà versare anche un corrispettivo specifico o una quota di frequenza, che non sarà richiesto agli altri associati che non partecipino all’attività. Ogni versamento, quindi, risponde a una specifica richiesta o ad una determinata funzione. La quota associativa è differente dall’erogazione liberale, dal contributo associativo o dal corrispettivo specifico. Né definire “quota associativa” ciò che in realtà è un “corrispettivo specifico” potrà farli considerare alla stessa stregua, a livello contabile e fiscale. La quota associativa, infatti, non concorre a formare il reddito imponibile dell’associazione (non rileva ai fini IRES) e non è soggetta a IVA. L’art. 79, commi 5 bis e 6 del Codice del Terzo settore specifica infatti che, dal punto di vista fiscale, le quote associative non sono considerate entrate di natura commerciale.
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