CODICE DEL TERZO SETTORE, IL REGIME FORFETTARIO PER ODV E APS

Un approfondimento sul regime forfettario riservato a ODV e APS alla luce delle disposizioni fiscali del Codice del Terzo Settore che entreranno in vigore con l'autorizzazione UE

di Alessio Affanni e Mario German De Luca

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Le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) hanno una caratteristica speciale: si avvalgono in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Non è un caso che, nel Codice del Terzo Settore (CTS), il Titolo V sia denominato “Di particolari categorie di enti del Terzo settore” e parli espressamente di ODV ed APS. Questa particolarità è ribadita in diversi punti del CTS, con misure di promozione e favore che testimoniano il rilievo che si attribuisce allo sviluppo ed alla promozione dell’attività volontaria dei cittadini nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si può dire, quindi, che il CTS cerca di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale, favorendo il loro ruolo negli Enti di Terzo settore.  Ad esempio all’art. 72 e 73 del CTS si prevede un Fondo destinato a sostenere «lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all’articolo 5, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore».

Le attività diverse

Ci sono disposizioni come quelle che riguardano le attività ed i servizi che devono erogare i CSV per «promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato».

Ci sono numerose misure semplificative di ordine gestionale e amministrativo (invero anche alcune inutili complicazioni come l’acquisto della firma digitale) come la possibilità di redigere il bilancio nella forma di rendiconto di cassa, in caso di entrate annuali non superiori a 300mila euro; con l’approvazione del modello, in caso di entrate non superiori a 60mila euro si potrà utilizzare un rendiconto per cassa ulteriormente semplificato, con entrate ed uscite indicate in forma aggregata.

Ovviamente le ODV e le APS di solito non svolgono attività commerciali e spessissimo si tratta di associazioni che gestiscono la loro attività solo con il proprio codice fiscale. Tuttavia, come indica l’art. 6 del CTS, «gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all’articolo 5, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale».

Le attività diverse sono definite dal Decreto del Ministero, a cui si rimanda, ma, per il nostro ragionamento, implicano tutte l’apertura della partita IVA. Anche le ODV e le APS possono svolgere queste attività commerciali purché secondarie e strumentali alle attività di interesse generale. Anche in questo caso il CTS prevede per le ODV e le APS un trattamento particolare, del quale esplicitiamo le opportunità e gli eventuali rischi.

Le novità sul regime forfettario

L’autorizzazione della Commissione europea alle disposizioni fiscali del CTS determinerà l’entrata in vigore di alcune norme, a partire dal 2026. Alcune di queste consentono agli enti del Terzo settore non commerciali di poter svolgere – in regime commerciale – sia attività di interesse generale (quelle previste dallo statuto), sia attività diverse (ulteriori e con carattere secondario e strumentale rispetto a quelle indicate nello statuto), fruendo di una tassazione e di adempimenti agevolati: si tratta di un regime fiscale che consente di determinare il reddito imponibile in modo forfettario.

L’art. 86 del Codice, in particolare, prevede un regime forfetario specifico per le ODV e le APS: tale regime è applicabile a condizione che nel periodo d’imposta precedente non siano stati percepiti ricavi commerciali superiori a 130mila euro.

In concreto, una ODV o una APS che abbiano ottenuto ricavi commerciali non superiori a 130mila euro, potranno calcolare il reddito imponibile in base ad un coefficiente di redditività che, per le ODV, è dell’1% sul totale dei ricavi commerciali, mentre per le APS è del 3% sul totale dei ricavi commerciali. Quindi le imposte sui redditi, da versare ai fini IRES, saranno calcolate considerando solo l’1% (per le ODV) o il 3% (per le APS) del totale dei ricavi ottenuti da queste attività commerciali.

Oltre alla tassazione agevolata ai fini IRES, questo regime forfettario per le ODV e le APS prevede che sulle fatture emesse dall’associazione (per operazioni nazionali) non venga addebitata l’IVA.

Le ODV e le APS che applicano tale regime fiscale sono inoltre esonerate dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale e dalla tenuta delle relative scritture contabili ai fini fiscali, fermo restando l’obbligo di numerazione dei documenti emessi, di conservazione delle fatture di acquisto, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione di questa documentazione.

Come accedere al regime forfettario

Per accedere al regime forfettario, l’ODV o l’APS interessata allo svolgimento di attività commerciali deve esercitare la relativa opzione nella dichiarazione annuale dei redditi o nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, comunicando di presumere la sussistenza dei requisiti per fruire di tale regime. L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel quale viene esercitata e fino alla revoca. In ogni caso, non è possibile revocare l’opzione prima che sia decorso un triennio dal suo esercizio. Una ODV o una APS potrà comunque sempre optare, per scelta o necessità (laddove si superi il limite di ricavi che consente di fruire di questo regime specifico), per il regime forfettario previsto per gli altri enti del Terzo settore (meno favorevole, in termini di imposte) oppure per il regime d’imposta ordinario.

Va considerato che a questa (futura) opportunità di svolgere anche attività commerciali a regime di tassazione agevolato, si affianca un altro regime, già in vigore da gennaio 2024, che consente alle ODV e alle APS, con ricavi commerciali annuali non superiori a 65mila euro, di applicare, ai soli fini IVA, il regime forfettario dei contribuenti minimi (ossia senza applicare l’IVA nelle fatture emesse).

Esiste già, quindi, la possibilità, per le ODV e le APS, di svolgere anche attività commerciali e di utilizzare un regime fiscale agevolato o semplificato. Il quadro che emerge da queste disposizioni ha, almeno, due facce:

  1. Si vuole nettamente favorire lo svolgimento di attività commerciali da parte di ODV ed APS, anche secondarie e strumentali alle attività principali che sono svolte, come si è detto, con l’impiego prioritario dei volontari associati. Questa appare una opportunità per incrementare le risorse a disposizione delle associazioni, per perseguire con maggiore qualità ed efficacia le finalità statutarie.
  2. Si rischia di far concentrare ODV ed APS su attività diverse che necessitano di una struttura amministrativa da ente for profit, a cominciare dalla gestione degli adempimenti per il possesso della partita IVA e all’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

Per queste associazioni esistono, comunque, anche altre disposizioni agevolative (fiscali e non) che consentono di reperire risorse senza ricorrere allo svolgimento di attività commerciali. Il CTS prevede, ad esempio, che le organizzazioni di volontariato possano trarre le risorse economiche, oltre che dalle quote associative, anche da contributi pubblici e privati, da donazioni e lasciti testamentari, da rendite patrimoniali, dal 5 per mille e da attività di raccolta fondi.

In particolare le attività di raccolta fondi, senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente, che generano entrate considerate di natura non commerciale, sono una nuova frontiera di impegno per ODV ed APS anche per il necessario coinvolgimento delle comunità territoriali che queste pratiche presuppongono e producono.

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