RUNTS: PRIME ISTRUZIONI PER L’USO

Dal 23 novembre 2021 è operativo il RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Ecco cosa devono sapere le associazioni

Dal 23 novembre 2021 è operativo il RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che va a sostituire i precedenti Registri delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) e l’Anagrafe delle ONLUS. D’ora in poi non sarà più possibile iscriversi ai vecchi Registri, ma occorrerà essere iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionaledel Terzo Settore)per acquisire la qualifica di ODV (organizzazione di Volontariato) e APS (Associazione di promozione sociale) o quella nuova di ente del Terzo Settore (ETS) e beneficiare delle agevolazioni (anche di carattere fiscale) previste per questo tipo di enti.

Non vi saranno più quindi diversi Registri, regionali o nazionali, distinti per ciascuna categoria di ente, ma un unico Registro che racchiude tutti gli enti di Terzo Settore. Con un’uniformità, a livello nazionale, anche delle regole per iscriversi. Il RUNTS sarà un archivio informatico pubblico e liberamente consultabile.

Iscriversi non è obbligatorio e potranno esservi associazioni e altre aggregazioni sociali che sceglieranno di svolgere la loro attività sociale senza iscrizione. La mancata iscrizione può però risultare piuttosto svantaggiosa: ad es. preclude alcune esenzioni o riduzioni d’imposta, impedisce di svolgere alcune iniziative e di partecipare al 5 per mille e – in alcuni casi – di accedere a contributi pubblici o di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni.

Come funziona il RUNTS?

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 2020 ha indicato le modalità per iscriversi e la struttura del Registro, che è suddiviso nelle seguenti sezioni:

  • organizzazioni di volontariato (ODV);
  • associazioni di promozione sociale (APS);
  • enti filantropici;
  • imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
  • reti associative;
  • società di mutuo soccorso;
  • altri enti del Terzo Settore (ETS).

Ogni ente viene iscritto solo nella sezione corrispondente alla propria qualifica. Le reti associative possono essere iscritte anche in altra sezione oltre a quella a loro dedicata: ad es. qualora si configurino come APS saranno iscritte anche nella sezione APS.

È bene precisare che, per essere qualificati come “rete associativa” occorre essere un’associazione a cui aderiscano un minimo di 100 associazioni del Terzo Settore o 20 fondazioni del Terzo Settore e con sedi in almeno 5 regioni. Con un’eccezione per le ODV che siano “reti di protezione civile”, iscritte all’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile, per le quali si richiedono almeno 20 enti del Terzo Settore aderenti e sedi in almeno 2 regioni.

Cosa cambia per le associazioni e quali sono gli adempimenti?

Le ODV e le APS che erano già iscritte nei relativi Registri non devono presentare una richiesta di iscrizione in quanto trasmigrano nel RUNTS automaticamente. I dati di queste associazioni verranno comunicati all’Ufficio del RUNTS il quale, a partire dal 21 febbraio 2022, avrà 180 giorni per verificare i requisiti per l’iscrizione. Se la verifica è positiva, l’associazione viene iscritta nel RUNTS nella sezione corrispondente. L’iscrizione al RUNTS, quindi, non avviene nel momento in cui inizia la trasmigrazione, ma solo a conclusione del procedimento.

Qualora la documentazione dell’associazione risultasse incompleta o vi siano motivi ostativi all’iscrizione o motivi per i quali dovrebbe essere iscritta in un’altra sezione del RUNTS, l’Ufficio lo comunicherà all’associazione interessata affinché possa regolarizzare la sua situazione.

In ogni caso, fino al momento dell’iscrizione al RUNTS, le ODV e le APS mantengono la loro qualifica, l’iscrizione nei vecchi Registri (ancora consultabili nella fase transitoria) e continuano a beneficiare delle agevolazioni che ne derivano.

Le ONLUS non trasmigrano nel RUNTS?

Gli enti iscritti all’Anagrafe delle ONLUS seguiranno un altro percorso, in quanto – con l’entrata in vigore del nuovo regime fiscale degli enti di Terzo Settore – la qualifica di ONLUS decadrà e non potrà essere mantenuta (a differenza di quella di ODV e APS). Quindi in questo caso non si verifica una trasmigrazione automatica nel nuovo Registro ma occorrerà anzitutto decidere che tipo di qualifica assumere (ad es. ODV, APS o ETS), adeguare il proprio statuto alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e presentare una richiesta di iscrizione.

Se un’associazione, oltre ad essere iscritta all’Anagrafe delle ONLUS, era anche iscritta nel Registro delle ODV o delle APS, fruirà del procedimento di migrazione già descritto e manterrà la qualifica di ODV o APS, in base al Registro di provenienza.

Se una ONLUS decidesse di non iscriversi al RUNTS perderebbe le attuali agevolazioni e dovrebbe devolvere, a fini di pubblica utilità, l’incremento patrimoniale realizzato nel periodo in cui ha fruito della qualifica di ONLUS; iscrivendosi al RUNTS, invece, continuerà a far parte degli enti del Terzo Settore, con i relativi benefici.

L’Agenzia delle entrate comunicherà agli Uffici del RUNTS le informazioni relative agli enti iscritti all’Anagrafe delle ONLUS. Da quel momento tali enti, che nel frattempo mantengono la qualifica di ONLUS, potranno iniziare il loro percorso di adeguamento. Se la domanda d’iscrizione al RUNTS viene accolta, l’ente viene iscritto nella sezione richiesta, in base alla sua nuova qualifica. Anche in questo caso, comunque, l’interlocuzione con l’Ufficio del RUNTS consentirà di fornire chiarimenti o integrare la documentazione necessaria affinchè il procedimento possa concludersi con buon esito.

Come ci si iscrive al RUNTS?

Gli enti di nuova costituzione o che non erano già iscritti nei vecchi Registri delle ODV e delle APS dovranno presentare richiesta di iscrizione accedendo al portale telematico del RUNTS (il link è https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it). L’istanza di iscrizione va compilata e trasmessa online, inserendo le informazioni e la documentazione richieste. Per accedere al portale, il rappresentante legale dovrà accreditarsi con il proprio SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o tramite CIE (carta d’identità elettronica) e deve essere in possesso della firma digitale, necessaria per trasmettere la richiesta di iscrizione. L’ente, inoltre, deve dotarsi di PEC (posta elettronica certificata).

Ciascun ente potrà verificare lo stato di avanzamento della propria pratica, le eventuali richieste integrative e trasmettere, sempre per via telematica, le informazioni o i documenti richiesti.

Con l’operatività del RUNTS diventa anche possibile acquisire la qualifica di ETS (ad es. per le associazioni con caratteristiche diverse dalle ODV e dalle APS o per le fondazioni) e richiedere la personalità giuridica con le modalità stabilite dal Codice del Terzo Settore.

Per il riconoscimento della personalità giuridica tramite iscrizione al RUNTS sono richiesti atto costitutivo e statuto nella forma di atto pubblico (redatti dal notaio) e un patrimonio minimo di 15.000 euro per le associazioni e di 30.000 euro per le fondazioni. In questo caso alla domanda di iscrizione provvede il notaio.

Leggi anche:  “RUNTS. Quanti passi devo fare?” Il resoconto delle questioni emerse – CSV Lazio (volontariatolazio.it)

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